Procedimento penale – Messa alla prova – Pena non superiore nel massimo a quattro anni – Pena massima per la fattispecie-base (irrilevanza delle circostanze aggravanti)

In tema di sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), si comunica l’avvenuto deposito, in data 1 settembre 2016, della sentenza n. 36272/16 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, avente la seguente massima: “Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.